Le regole per scarico a tetto e a parete legge 90/2013

SCARICO A TETTO E A PARETE

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Scarico a tetto e a parete: novità dal 1 settembre 2013

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Per impianti termici installati ex novo a partire dal 1 settembre 2013 - in tutte le tipologie di immobili - vige l'obbligo di scaricare a tetto. Deroghe previste solo per: sostituzioni di impianti (Commentiamo noi,non caldaie) aventi scarico a parete (o in canna ramificata) già esistenti prima del 1 settembre; nel caso di case storiche/stabili vincolati; di fronte all'impossibilità tecnica di sbocco a tetto, asseverata da un progettista. In tali casi, è ammesso lo scarico a parete, purché s'installino generatori di calore a gas (secondo norme UNI) ad alta prestazione energetica e basse emissioni.

(Aggiornato al: 3 settembre 2013)

 

La Legge n. 90/2013, entrata in vigore il 4 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni riguardanti l'evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici. In particolare, l'art. 17-bis "Requisiti degli impianti termici", al comma 9 stabilisce che:

"Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis.
E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale,regionale  o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter.
Nei casi di cui al comma 9-bis  è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
9-quater.
I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter".

In sintesi, rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012, si veda box a fondo pagina), vanno rilevate le seguenti modifiche:

·          l'obbligo di scaricare a tetto, in via generale, ora è esteso a tutte le tipologie di edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari  (non solo più quindi agli "edifici costituiti da più unità immobiliari");

·         prima, si poteva scaricare a parete se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente: se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata; se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici; se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente realizzare uno sbocco a tetto;

·         lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 (posizionamento dei terminali di tiraggio, distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione). Non compare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione

 

 

.        Cosa dicevano a dicembre

"VECCHIA" NORMATIVA SU SCARICO A PARETE (Legge n. 221/2012)

Dal 19 dicembre 2012 al 31 agosto 2013, bastava installare una caldaia a condensazione per poter scaricare i fumi a parete, mentre per l'installazione di tutti gli altri tipi di impianti termici c'era l'obbligo di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. In particolare, la Legge n. 221/2012, all'art.34 comma 53, stabiliva che:

"Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni".

 Commento AIMI

Praticamente si è tornati all'antico.

Per il nuovo occorre lavorare a braccetto con un progettista se può scaricare a parete lo decide lui. Per la sostituzione, è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502,( Non compare più l'obbligo, come invece veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica tipologia di caldaia a condensazione.) e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. (Attenzione !!!!! è codice PENALE il posizionamento dei terminali di tiraggio,distanze da balconi e finestre, aperture di aerazione/ventilazione).

 

Attenzione !!!!!!! I comuni,le province,le regioni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter"

.Le caldaie se poste all'esterno (Anche se nel cassettone di lamiera) il costruttore della stessa deve dichiarare che la caldaia può essere installata in luogo parzialmente protetto.

Un cambiamento grande c'è stato per le stufette tipo GAZZELLE per capirci se superano i 5 KW diventa impianto termico.( Prima bastava rimanere entro i 15 Kw  ma è decaduta.) 

AVVERTENZE non fidatevi di coloro che mandano l’Email pensando che ciò che dicono è legge.

Perché mandano l’Email anche se non li conoscete?? Semplice,cosi facendo vogliono procurarsi lavoro.I veri progettisti non mi sembrano che si comportino cosi.

Comunque se serve un progettista servirsi sempre di una persona fidata non coloro che terrorizzano gli installatori per procacciarsi lavoro come già qualcuno di voi mi sta dicendo.

Per coloro che non hanno un progettista fidato può rivolgersi a noi che vi diamo i relativi numeri telefonici. 



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